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Le Fonti

Presentiamo qui un certo numero di fonti con una brevissima introduzione. Senza preoccuparsi troppo del loro contesto, leggiamole tentando una analisi. 

Quindi le confronteremo cercando possibili relazione e mettendo i giusti interrogativi (ipotesi) per stimolare la ricerca di risposte.

Alla fine lo scopo sarà dare una interpretazione generale di come le fonti si collegano tra loro e fare relativa mappa concettuale.

Sito: Meta-Apprendisti
Corso: Didattica della storia
Libro: Le Fonti
Stampato da: Utente ospite
Data: giovedì, 21 novembre 2024, 13:23

1. Privilegium Othonis

Il Privilegium Othonis è un documento sottoscritto da Papa Giovanni XII nel 963 nel quale riconosce i privilegi di Ottone, imperatore del Sacro Romano Impero (nato con lui l'anno precedente), e di tutti i suoi eredi, nei confronti della Chiesa.

Nel nome del Signore Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Io, Ottone, per grazia di Dio imperatore Augusto, e con noi nostro figlio Ottone, re glorioso, garantiamo e confermiamo con questo patto a te, beato Pietro, principe degli apostoli e clavigero del regno dei cieli, e per te al tuo vicario il signore Giovanni XII, pontefice supremo e papa universale, tutto ciò che a partire dai vostri predecessori avete avuto in vostro potere e di cui avete disposto fino ad oggi, vale a dire: La città di Roma con il suo ducato e la zona adiacente alla città, tutti i suoi villaggi e i suoi territori montani e costieri, il suo litorale e i suoi porti.

(si sta riferendo alla Donazione di Costantino).


[...] al contrario promettiamo solennemente di essere, per quanto è in nostro potere, i difensori di tutto ciò che appartiene alla chiesa del Santo Pietro e dei papi che occupano il suo sacratissimo seggio, affinché possano usare, godere e disporre indisturbati di ciò che si trova sotto il loro dominio. 


[...] si obblighi con giuramento a che la elezione futura de’ pontefici, si faccia secondo i canoni e con rettitudine; per quanto ognuno possa intendere, e che nessuno acconsenta alla consacrazione del pontefice prima che egli faccia, alla presenza di nostri inviati o del nostro figlio ovvero di tutti quanti, a soddisfazione e per la conservazione futura di ogni cosa [...]


2. Dictatus Papae

Il Dictatus Papae è una bolla papale del 1075 emanata da Papa Gregorio VII.

  1. Che la Chiesa Romana è stata fondata da Dio e da Dio solo.
  2. Che il Pontefice Romano è l'unico che può essere giustamente chiamato universale.
  3. Che Egli solo può deporre o riammettere i vescovi.
  4. Che, fra le altre cose, non si possa abitare sotto lo stesso tetto con coloro che egli ha scomunicato.
  5. Che Egli solo può usare le insegne imperiali.
  6. Che ad Egli è permesso di deporre gli imperatori.
  7. Che Egli non possa essere giudicato da alcuno.
  8. Che la Chiesa Romana non ha mai errato; né, secondo la testimonianza delle Scritture, mai errerà per l'eternità.
  9. Che colui il quale non è in pace con la Chiesa Romana non sia da considerare cattolico.
  10. Che Egli possa liberare i sudditi dall'obbligo di obbedienza ai principi che hanno imposto il loro potere con la forza.

3. La teoria degli ordini

La cosiddetta Teoria degli Ordini fu scritta da Adalberone di Laon tra X e XI secolo e esprime l'ordine che dovrebbe avere la Società (cioè quali i ruoli di ognuno per tenerla in ordine) secondo idee diffuse nel tempo

La Chiesa con tutti i suoi fedeli forma un solo corpo, ma la società è divisa in tre ordini. Infatti la legge degli uomini distingue altre due condizioni: il nobile e il servo non sono sotto una stessa legge. I nobili sono guerrieri, protettori della Chiesa, difendono con le loro armi tutto il popolo, grandi e piccoli, e ugualmente proteggono se stessi. L'altra classe è quella dei servi: questa razza di infelici non possiede nulla senza dolore.

Ricchezze e vesti sono fornite a tutti dal lavoro dei servi e nessun uomo libero potrebbe vivere bene senza i servi. Dunque la città di Dio, che si crede essere una sola, è in effetti triplice: 1) alcuni pregano; 2) altri combattono; 3) e altri lavorano. Questi tre ordini vivono insieme e non possono essere separati; il servizio di uno solo permette l'attività degli altri due e ognuno di volta in volta offre il sostegno a tutti.


4. Il Concordato di Worms

Accordo raggiunto nel 1122 dall'Imperatore Enrico V e il Papa Callisto V su come nominare vescovi e conti.

Il Privilegio dell'Imperatore

In nome della Santa e Unica Trinità, io Enrico, augusto Imperatore dei Romani per grazia di Dio, [...] concedo a Dio, ai Suoi apostoli Pietro e Paolo e alla Chiesa cattolica santa tutte le nomine (ecclesiastiche) per mezzo dell'anello e del bastone pastorale; Concedo inoltre che in tutte le chiese, che sono sotto il mio impero o il mio regno, possono avvenire delle scelte ecclesiastiche canoniche e una libera consacrazione. I possedimenti ed i diritti del beato Pietro, che fin dal sorgere di questa discordia ad oggi, vale a dire dal tempo di mio padre al mio, gli furono sottratti, e che ancora oggi posseggo, li restituisco alla Santa Romana Chiesa; quelli che al contrario non sono in mio possesso, farò comunque in modo che gli vengano restituiti. Restituirò inoltre su consiglio dei miei principi o per senso di giustizia i possedimenti di tutte le altre chiese, dei principi e di quanti altri, chierici e laici, che in questo scontro (lotta per le investiture) furono perduti e che ancor oggi sono in mio possesso; quelli che invece non sono in mio possesso farò comunque in modo che Gli vengano restituiti. [...]

Il Privilegio del Pontefice

Io, Callisto vescovo, servo dei servi di Dio, concedo a te, diletto figlio Enrico, per grazia di Dio augusto imperatore dei Romani, che abbian luogo alla tua presenza, senza simonia e senza alcuna violenza, le elezioni dei vescovi e degli abati di Germania che spettino al regno; sì che se sorga qualche ragione di discordia tra le parti, secondo il consiglio e il parere del metropolita e dei comprovinciali tu dia consenso ed aiuto alla parte più sana. L'eletto riceva da te le regalie per mezzo dello scettro e per esse esegua secondo giustizia i suoi doveri verso di te. Colui che è consacrato nelle altre regioni dell'Impero invece riceva da te le regalie entro sei mesi, per mezzo dello scettro, e per esse esegua secondo giustizia i suoi doveri verso di te, salve restando tutte le prerogative riconosciute alla Chiesa Romana. Secondo il dovere del mio ufficio, ti darò aiuto in ciò di cui tu mi farai lagnanza e in cui mi chiederai soccorso. Assicuro una pace sincera, a te e a tutti coloro che sono o sono stati del tuo partito durante questa discordia.