Nel nome della santa e individua Trinità, Corrado II, per grazia di Dio Augusto imperatore dei Romani.
1. Vogliamo sia noto a tutti i fedeli della Santa Chiesa di Dio e ai nostri così presenti come futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori e dei “milites”, così che si possano vedere sempre gli uni con gli altri concordi e servano devotamente con fedeltà e perseveranza, noi ed i loro “seniores”, ordiniamo e fermamente decidiamo: che nessuno milite di vescovi, abati e abbadesse o di marchesi o conti o chiunque altro che tenga un beneficio dai nostri beni pubblici o dalle proprietà della Chiesa o che lo ha tenuto anche se ora lo ha ingiustamente perduto appartenga egli ai nostri valvassori maggiori od ai loro militi, non debba perdere il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata e se non a tenore delle costituzioni dei nostri predecessori e per giudizio dei loro pari.
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4. Ordiniamo altresì che quando un milite, fra i maggiori od i minori, lascerà questa vita terrena, il figlio suo ne erediti il beneficio.
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La “Constitutio de Feudis” (28 maggio 1037)