La “Constitutio de Feudis”
28 maggio 1037
Nel nome della santa e
individua Trinità, Corrado II, per grazia di Dio Augusto imperatore
dei Romani.
1. Vogliamo sia noto a tutti i
fedeli della Santa Chiesa di Dio e ai nostri così presenti· come
futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori e dei
“milites", si che si possano vedere sempre gli uni con gli
altri concordi e servano devotamente con fedeltà e perseveranza, noi
ed i loro "seniores", ordiniamo e fermamente decidiamo: che
nessuno milite di vescovi, abati e abbadesse o di marchesi o conti o
chiunque altro che tenga un beneficio dai nostri beni pubblici o
dalle proprietà della Chiesa o che lo ha tenuto anche se ora lo ha
ingiustamente perduto appartenga egli ai nostri valvassori maggiori
od ai loro militi, non debba perdere il suo beneficio senza colpa
certa e dimostrata e se non a tenore delle costituzioni dei nostri
predecessori e per giudizio dei loro pari.
2. Se nascerà contesa fra
signori e militi, benché i suoi pari abbiano giudicato che il milite
debba essere privato del beneficio, se egli dirà che ciò fu deciso
ingiustamente e per odio, manterrà. il beneficio finché il signore
e chi ha promossa l’accusa coi pari suoi verranno alla nostra
presenza e qui la causa sarà giustamente decisa. Se tuttavia i pari
dell’incolpato verranno meno ai signori, egli terrà il beneficio
finché verrà alla nostra presenza col suo signore ed i pari. Il
signore invece od il milite che è incolpato e deciderà di venire
alla nostra presenza, renda nota tale decisione a colui col quale ha
contesa, sei settimane prima di incominciare il viaggio. E ciò sia
osservato per i valvassori maggiori.
3. Per i minori, invece, nel
regno, le cause siano decise dinanzi al signore o dinanzi al messo
nostro.
4. Ordiniamo altresì che
quando un milite, fra i maggiori od i minori, lascerà questa vita
terrena, il figlio suo ne erediti il beneficio. Se invece il milite
non avrà un figlio ma lascerà un nipote da figlio, questi abbia in
pari modo il beneficio, con l’osservanza dell’uso praticato dai
valvassori maggiori nella consegna dei cavalli e delle armi ai loro
signori. Che se nemmeno un nipote lascerà ed avrà un fratello
legittimo e consanguineo, se questi avrà offeso il Signore e vorrà
fare ammenda e diventare suo milite, abbia il beneficio che fu gia
del padre suo (1).
5. Proibiamo inoltre in tutti i
modi che alcuno dei signori presuma di far permuta o precaria o
livello (2) dei benefici dei suoi militi senza il consenso di questi.
Nessuno poi ardisca spogliare ingiustamente il milite di quei beni
che egli tiene con titolo di proprietà o per ordine legale o per
legittimo livello e precaria.
6. Vogliamo noi pure il fodro
(3) che i nostri:i predecessori riscuotevano dai castelli. Ma non
intendiamo esigere in alcun modo il tributo che essi non ebbero.
7. Se alcuno infrangerà
quest’ordine paghi una contribuzione di cento libbre d’oro, metà
alla nostra camera e metà a colui al quale è recato danno.
(1) Alla successione nel
beneficio, infatti, secondo la dottrina dei giuristi del tempo, il
fratello era ammesso solo se gia il padre ne fosse stato investito
(R. T.).
(2) Precaria
o livello:
forme di concessione della terra, a tempo (per es. 9 anni), a vita,
ereditaria o perpetua, con o senza corresponsione di un canone: sui
rapporti tra questi tipi di contratto e altri come l’enfiteusi o la
1ocazione cfr.: M. A. Benedetto, Livello,
in Novissimo Digesto
Italiano, vo1. ix,
pp. 977-980 (R. T.).
(3) Imposta militare, cioè
diretta al mantenimento dell’esercito: per questo suo carattere era
quella che spettava in modo specifico al re o imperatore (R. T.).
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