Fonti

Titolo: Magna Charta Libertatum
Testo:

La Magna Charta Libertatum è il primo documento, con cui il re Giovanni Senza Terra (fratello del famoso re Riccardo Cuor di Leone, ndr) riconobbe i diritti dei feudatari, della Chiesa, delle città inglesi e di tutti gli uomini liberi, nei confronti del sovrano d'Inghilterra. A seguito del lungo contrasto, iniziato tra Guglielmo I il Conquistatore e i baroni, che intendevano sottrarsi al governo assoluto e tirannico dei re Plantageneti, essi approfittarono della sconfitta subita in Francia da Giovanni (che con la sconfitta aveva perduto la Normandia), per costringerlo a far loro delle concessioni che si conclusero sui prati di Runnymedes, nel 1215. Sottoscritta la Magna Charta (mese di giugno), non si fece attendere la risposta del papa Innocenzo III, che prima della redazione della Charta aveva dato il suo consenso, come si legge all'art.1, e che immediatamente (il 24 agosto), fece pervenire una lettera di scomunica del documento. Il papa, con un'altra lettera minacciava di scomunica il re, i baroni e chiunque avesse osato osservare i suoi dettami. In questa occasione, Innocenzo III ricordava di essere il signore feudale dell'Inghilterra e dell'Irlanda, che dal re Giovanni erano state cedute a san Pietro e nuovamente ottenute come feudo, dietro pagamento di mille marchi per anno, e ciò col vincolo del giuramento. La Magna Charta fu promulgata e confermata l'anno successivo (1216) da Enrico III, che ridusse gli articoli da 63 a 47(*) e ulteriormente promulgata in questa forma nel 1225. Fu poi ripetutamente confermata dai Parlamenti successivi. Circa il principio delle libertà personali stabilito nel par. 39, peraltro privo di sanzione, è da dire che esso rimase inapplicato fino all'approvazione del Petition of Right approvato nel 1628 (1). Soltanto dopo questa data si sviluppò il principio dell'<habeas corpus> (2) che nella sua evoluzione di garanzia delle libertà politiche (intese come elemento fondamentale dei partiti politici, del suffragio universale, dei poteri del parlamento e della riduzione del potere reale), sono maturate con le lotte avvenute tra il XIX e XX secolo. Per cui, se è giusto ritenere la Magna Charta, come il primo atto storico che poneva dei limiti al governo sovrano, riconoscendo dei diritti ai sudditi, non è corretto ritenerlo il primo atto che garantiva il principio della legalità e della giustizia.

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Giovanni, per grazia di Dio re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania, conte d'Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi balivi e leali sudditi.

[...]

1. In primo luogo abbiamo accordato a Dio e confermato con questa carta, per noi e i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa d'Inghilterra sia libera, abbia integri i suoi diritti e le sue libertà non lese; e vogliamo che ciò sia osservato; come appare evidente dal fatto che per nostra chiara e libera volontà, prima che nascesse la discordia tra noi ed i baroni, abbiamo, di nostra libera volontà, concesso e confermato con la nostra carta la libertà delle elezioni, considerata della più grande importanza per la Chiesa anglicana ed abbiamo inoltre ottenuto che ciò fosse confermato da Papa Innocenzo III; la qual cosa noi osserveremo e vogliamo che i nostri eredi osservino in buona fede e per sempre. Abbiamo concesso a tutti gli uomini liberi del regno, per noi e i nostri eredi tutte le libertà sottoscritte, che essi e i loro eredi ricevano e conservino da noi e dai nostri eredi.

[...]

13. La città di Londra abbia tutte le sue antiche libertà e le sue libere consuetudini, sia per terre sia per acque. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini.

[...]

15. Noi non concediamo che alcuno chieda un <auxilium> ai suoi uomini liberi, se non per riscattare la sua persona, per fare cavaliere il figlio primogenito o per maritare una sola volta la figlia maggiore e per questi motivi sarà imposto solo un <auxilium> ragionevole.

[...]

17. I processi comuni non seguiranno la nostra corte, ma si terranno in un luogo fisso.

[...]

20. Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del vicinato.

21. Conti e baroni non siano multati, se non dai loro pari, e se non secondo la gravità del reato commesso.

[...]

30. Nessuno sceriffo, ufficiale reale o chiunque altro potrà prendere cavalli o carri ad alcun uomo libero, per lavori di trasporto, se non con il consenso dello stesso uomo libero.

[...]

38. Nessun balivo d'ora in poi potrà portare in giudizio un uomo sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità.

39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno.

40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.

41. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall'Inghilterra e di entrare in Inghilterra, soggiornare e viaggiare in Inghilterra sia per terra che per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiusta tassa secondo le antiche e buone consuetudini; eccetto in tempo di guerra e se appartengano ad un paese nostro nemico; e se tali mercanti si trovassero nel nostro territorio al principio della guerra, saranno trattenuti, senza alcun danno alle loro persone ed alle loro cose, fino a quando noi o il nostro primo giudice non saremo informati in quale modo vengano trattati i nostri mercanti che si trovino nel paese in guerra con noi; e se i nostri lì sono salvi, altrettanto siano salvi gli altri nelle nostre terre.

42. D'ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel nostro regno, salvo e sicuro, per terra o per acqua, salva la fedeltà a noi dovuta se non per un breve periodo in tempo di guerra, per il comune vantaggio del reame; eccetto quelli che sono stati imprigionati o messi fuori legge secondo le leggi del regno, e le persone appartenenti ad un paese in guerra con noi, e i mercanti, si farà come è stato sopra detto.


Data: 1215
Autore: Giovanni I Senzaterra